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Tributario

tributario@valdarnoavvocati.it

 

In primo luogo, è opportuno evidenziare che il nostro studio collabora costantemente con l’Ufficio del Massimario della Commissione Regionale della Toscana, provvedendo a redigere le massime delle varie sentenze che mensilmente ci vengono sottoposte e che, di volta in volta, verranno inserite all'interno del sito, nello spazio ad esse dedicato, potendo così essere liberamente consultate dall'utente.

 

Collaboriamo, altresì, stabilmente con altri professionisti -nella specie ragionieri e/o dottori commercialisti- nello studio/analisi della questione sottopostaci e nella redazione “congiunta” degli atti. Riteniamo, infatti, che una sinergia fra professionisti diversi, avvocati ed esperti contabili, i primi maggiormente ferrati nelle questioni c.d. procedurali (nel senso che ogni giorno si trovano a dover affrontare problematiche concernenti decadenze, prescrizioni, nullità di atti, notifiche ecc.), i secondi maggiormente ferrati nelle questioni c.d. di merito (perché direttamente formati su questioni di natura contabile, tasse, imposte, bilanci, ecc.), consenta al cliente di ottenere, per ogni problematica, un “doppio” parere qualificato.

In buona sostanza, il cliente che si rivolge al nostro studio legale è consapevole che la questione di natura tributaria sarà sottoposta al doppio vaglio di avvocati ed esperti contabili, così da essere e sentirsi maggiormente tutelato rispetto a chi si rivolgerà ad uno solo di detti professionisti che,  seppur professionalmente preparato, è estremamente difficile che possa avere entrambe le competenze professionali e/o titoli.

 

Scendendo poi nel dettaglio, al fine di rappresentare alcune vicende che ci siamo trovati ad affrontare in materia tributaria, si segnalano gli ultimi casi direttamente analizzati e seguiti.

 

L’ultimo in ordine di tempo, riguarda il caso di un contribuente che, con il nostro supporto, ha presentato ricorso contro una cartella esattoriale, recante l’iscrizione a ruolo della somma di € 43.531,06, deducendo sia alcuni errori formali concernenti la stessa, sia il mancato riconoscimento del credito IVA.  Si è così instaurato automaticamente un “reclamo-mediazione tributaria” di cui all'art. 17-bis, D.lgs. 546/92, conclusosi con l’accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge.

 

Abbiamo promosso impugnazione contro una cartella esattoriale per contributi di bonifica del Consorzio Alto Valdarno 2, già Unione dei Comuni del Pratomagno, di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, la quale, in primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando illegittimità del tributo. Siamo in attesa della decisione della Commissione Tributaria Regionale Toscana, investita dell’appello promosso dal Consorzio Alto Valdarno 2.

 

Nell’interesse di un contribuente abbiamo proposto opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c, di fronte al Giudice di Pace -competente a decidere della causa avendo essa ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative- contro alcune cartelle esattoriali chiedendone, fra l’altro, la declaratoria di nullità e/o annullabilità per prescrizione dei crediti erariali.

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, nel dicembre scorso, ha accolto un nostro ricorso per un contribuente che aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale via pec, ma non firmata digitalmente. La Commissione ha dichiarato la nullità della cartella, perché nell'ipotesi di un atto impositivo o di una cartella di pagamento notificati tramite pec, è necessaria la sottoscrizione del medesimo tramite firma informatica.

 

 

 

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