Penale
Reati tributari
Recentemente abbiamo assistito un cliente indagato del reato di cui all' art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false), il quale prevede per l'autore del fatto la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Analizzando attentamente il materiale probatorio raccolto all'esito delle indagini preliminari, abbiamo optato per la scelta del rito abbreviato che consente, in caso di condanna, di ottenere una riduzione della pena pari ad un terzo. Il processo si è, dunque, velocemente concluso in sede di udienza preliminare, con condanna dell'imputato alla pena di otto mesi di reclusione ma con concessione al medesimo del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Bancarotta
Si è da poco concluso un processo per bancarotta -fraudolenta e semplice- a carico di una ex legale rappresentante di una S.R.L., accusata di aver aggravato il dissesto della società per non aver tempestivamente richiesto il fallimento della stessa nonché di aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di taluni creditori in danno dell'erario e di altri enti previdenziali.
Una volta optato per la definizione del procedimento con rito abbreviato all'udienza preliminare, a fronte di una richiesta dell'accusa di condanna alla pena di 3 anni di reclusione, la cliente è stata mandata assolta dal G.I.P. dal reato di bancarotta preferenziale e condannata, invece, per l'ipotesi di bancarotta semplice alla pena finale (ridotta di un terzo per la scelta del rito alternativo) di otto mesi di reclusione oltre pene accessorie ma con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Reati ambientali
Stiamo fornendo assistenza al titolare di un'impresa individuale, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, indagato del reato previsto e punito dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006 per aver, nella specie, gestito di fatto un terreno di proprietà altrui (successivamente sottoposto a sequestro preventivo) mediante ricevimento, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi a diretto contatto con il suolo ed in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Attualmente siamo ancora in fase di indagini preliminari e stiamo valutando la possibilità di usufruire dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis c.p.p.
Si tratta, nella specie, di un istituto di recente elaborazione che costituisce una nuova causa di estinzione del reato e che consente, dietro richiesta dell'interessato, in presenza di certe tipologie di reato e di determinate condizioni nonché previa autorizzazione del Giudice, di sospendere il procedimento penale al fine di permettere all'indagato/imputato di porre in essere le condotte riparatorie e risarcitorie del danno nonché di prestare lavori di pubblica utilità in favore della collettività.
In caso di buon esito degli stessi il reato è estinto a tutti gli effetti con evidenti benefici.
Stupefacenti
DI recente ci siamo occupati di una questione afferente la coltivazione di piantagioni di cannabis all'interno del giardino domestico prestando particolare attenzione all'ipotesi, astrattamente configurabile nel caso di specie, di minima offensività penale della condotta desumibile da diversi fattori quali, ad esempio, la quantità ed il tipo di sostanza stupefacente detenuta nonché dai mezzi e dalle modalità dell'azione. In tal caso è possibile ricadere, infatti, nella fattispecie del fatto di lieve entità prevista al comma quinto dell'art. 73 comma 5D.P.R. 309/90 che, come noto prevede un trattamento sanzionatorio attenuato.
Guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Spesso si rivolgono al nostro studio clienti, per di più in giovane età, che, trovati alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, vengono indagati del reato previsto e punito dall'art. 186 Codice della Strada.
Le sanzioni penali e amministrative per tale tipologia di reato, che nel corso degli ultimi anni si sono notevolmente inasprite, variano a seconda del tasso alcolemico accertato.
Nel dettaglio, in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione è solo amministrativa e consiste nell'ammenda da € 532 ad € 2.127 e nella sospensione della patente da tre a sei mesi; in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell'ammenda da € 800 a € 3.200, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno; infine, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell'ammenda da € 1.500 a € 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente, nel qual caso la durata di sospensione della patente è raddoppiata.
In ogni caso, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l'arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente.
La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è disciplinata invece dall'art. 187 Codice della Strada)
In relazione a tale fattispecie si segnala come, secondo la giurisprudenza maggioritaria, sia necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione; non appare cioè sufficiente che l'agente si sia messo alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
Come per la guida in stato di ebbrezza, anche per tale ipotesi ed a determinate condizioni precisate dalla norma stessa, sussiste la possibilità di sostituire le pene dell’ammenda e dell’arresto con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 che, come poc'anzi accennato, comporta notevoli benefici per l'autore del fatto.
Reati colposi di danno e di pericolo - Inondazione
Abbiamo prestato assistenza ad un gruppo di clienti che, nell'ottobre 2013, sono rimasti vittime degli eventi alluvionali abbattutisi in alcune zone residenziali di Figline Valdarno arrecando notevoli danni a diverse abitazioni ed attività commerciali dei medesimi.
Sin dal verificarsi dei fatti calamitosi, abbiamo prestato agli stessi adeguato supporto legale, coadiuvandoli altresì nella redazione di un esposto collettivo poi presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze la quale, all'esito delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizio per i presunti responsabili della vicenda.
Abbiamo quindi provveduto a redigere formale costituzione di parte civile per i danneggiati che hanno manifestato la volontà di ottenere, in sede penale, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti in conseguenza delle condotte criminose degli imputati.
Attualmente, l'udienza preliminare è stata rinviata per la discussione delle parti e, all'esito della stessa, sapremo se il G.I.P. si determinerà a pronunciare sentenza di non luogo a procedere ovvero, laddove ritenga che sussistano a carico degli imputati elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio, ad emettere il decreto che dispone il giudizio.